L’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Art. 76 – Norme penali testualmente recita:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione ) e 47 (notorietà ) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento
temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.